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La flessibilità del contratto di outsourcing dell’attività logistica: le clausole di revisione
Con la sottoscrizione del contratto di outsourcing dell’attività logistica le parti mirano a realizzare una partnership stabile che duri nel tempo, in considerazione delle risorse impiegate e degli sforzi compiuti. A tal fine, devono prevedere nel contratto la possibilità di modificare convenzionalmente alcuni aspetti del rapporto per adeguarsi ad eventuali mutamenti sopravvenuti, più o meno prevedibili, in modo da salvaguardare i rispettivi interessi.
I documenti contrattuali devono prevedere meccanismi adattativi che consentano al contratto di essere flessibile per evolversi nel tempo, senza necessità di iniziare nuove negoziazioni per introdurre apposite modifiche contrattuali. Gli aspetti che possono essere soggetti maggiormente alle variazioni di mercato riguardano, in particolare, le condizioni economiche, i KPI (parametri di servizio) e i prodotti oggetto del contratto di fornitura.
Per quanto riguarda le condizioni economiche, il prezzo originariamente pattuito nel contratto può subire mutamenti a causa di fattori esterni, quali per esempio il costo del lavoro, il costo delle materie prime etc. e pertanto per riflettere tali cambiamenti solitamente si propone ai clienti di inserire nell’accordo una apposita clausola contrattuale di “Revisione del corrispettivo”.
I parametri e i dati che le parti considerano all’inizio del rapporto per determinare le tariffe possono non trovare piena conferma nello svolgimento dell’attività.
Il contratto allora deve prevedere momenti di verifica dei dati del progetto e dei parametri di riferimento utilizzati per la determinazione delle tariffe, talchè in caso di variazione di tali parametri le tariffe dovranno conseguentemente essere definite nuovamente.
La clausola di revisione dei corrispettivi dovrebbe quindi, a nostro avviso, prevedere una verifica obbligatoria da effettuarsi dopo un certo periodo dall’inizio del contratto, e procedere a revisione in caso di discrepanze fra parametri di riferimento e parametri effettivi.
E’ altresì consigliabile concordare una verifica eventuale in ogni momento, in caso di impreviste e significative modificazioni dei parametri dell’attività, tali da comportare un pregiudizio economico per una delle parti.
Poichè la rideterminazione delle tariffe è rimessa alla negoziazione in buona fede delle parti e non sempre quest’ultima ha successo, la parte interessata ad ottenere la revisione tariffaria potrà vedere soddisfatta la sua esigenza solo mediante la previsione nella clausola contrattuale di un meccanismo oggettivo, che comporti al variare dei dati del progetto un automatico adeguamento delle tariffe.
Un altra clausola che usualmente viene suggerita nel corso della redazione del contratto per garantirne la flessibilità è quella che disciplina la “Revisione dei parametri di servizio”.
I parametri di servizio sono l’insieme dei parametri che qualificano le attività che saranno oggetto della verifica del livello di servizio prestato dal provider.
Ogni parametro assume significato solo se collegato a specifiche condizioni di riferimento. Ad. Esempio il tempo medio di prelievo di un ordine nel deposito non ha senso se non vengono specificati i parametri di riferimento principali che caratterizzano tale attività quali il numero di ordini da prelevare nell’unità di tempo; la dimensione dell’ordine; il numero dei codici che compongono l’ordine.
L’identificazione dei parametri serve alle parti per cautelarsi da conseguenze negative derivanti da variazioni delle condizioni operative, che non sono prevedibili all’epoca di conclusione del contratto.
Occorre dunque stabilire regole di comportamento da seguire qualora i parametri di riferimento variassero rispetto a quanto stabilito inizialmente.
Inoltre, non si può tralasciare di considerare la clausola di “Revisione dei prodotti” oggetto del contratto di outsourcing. Infatti solo così potrà essere aggiornata la gamma di prodotti che di volta in volta il committente intenderà affidare all’operatore logistico.
Avv. Alessandra Vignone e Avv. Grazia Torrente
(pubblicato sul Giornale della Logistica, ottobre 2009)
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