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La riforma dell’IVA intracomunitaria applicabile alle prestazioni di servizi
La direttiva del 12 febbraio 2008 modifica, a partire dal primo gennaio 2010, le regole di territorialità applicabili alle prestazioni di servizi. Principali conseguenze per gli operatori: aumentano i casi di autoliquidazione dell’IVA da parte dei clienti e compare una nuova obbligazione dichiarativa, la dichiarazione di scambio di servizi (DES).
Nell’aprile 2009, il Ministro delle Finanze ha depositato un progetto di legge definito "pacchetto IVA" (n°6027), mirando, in un contesto comunitario, a riformare in modo sostanziale le regole in materia di IVA. Questo progetto di legge prevede rispettivamente delle misure che comportano la trasposizione in diritto nazionale delle direttive del "pacchetto IVA" 2008/8/CE e 2008/9/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008 modificante il luogo delle prestazioni di servizi e le modalità di rimborso di IVA in favore di soggetti comunitari, così come della direttiva 2008/117/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008 in materia di lotta contro la frode fiscale legata alle operazioni intracomunitarie. Tali cambiamenti sono destinati ad entrare in vigore il 1 gennaio 2010. Si tratta della riforma più importante dagli anni 90. Il suo obiettivo è di modernizzare e semplificare il sistema attuale, rinforzando, in particolare, il principio di tassazione delle prestazioni di servizi intracomunitari nello stato membro di destinazione.
Riforma del luogo di tassazione delle prestazioni di servizio in B2B
Dal 1 gennaio 2010, entreranno in vigore nuove regole riguardanti il luogo delle prestazioni di servizi (nuovo articolo 17 paragrafo 1 punto b della legge IVA): il luogo di imposizione della prestazione di servizi forniti ad un soggetto sarà il luogo dove l’acquirente del servizio è stabilito, (il luogo della sede della sua attività economica) e non quello dove è stabilito il beneficiario. Se il beneficiario e l’acquirente di servizi sono stabiliti in Stati membri differenti, spetterà dunque all’acquirente dichiarare l’IVA in base al meccanismo generalizzato dell’auto-liquidazione. Dunque, d’ora in poi spetterà al cliente sottoposto ad IVA dichiararla presso la propria amministrazione fiscale. Ad esempio, un’azienda francese dovrà effettuare delle riparazioni ad un carrello elevatore situato in Lussemburgo. Fino al primo gennaio 2010 la società deve immatricolarsi in Lussemburgo e fatturare la prestazione al tasso lussemburghese applicabile. A partire da gennaio prossimo la società non avrà bisogno di disporre di un numero IVA lussemburghese ma fatturerà la sua prestazione al netto dell’IVA; spetterà al cliente dichiarare l’IVA presso la propria amministrazione fiscale.
Tuttavia, nel caso di prestazioni di servizi forniti a persone non sottoposte, (operazioni dette B2C -business to consumer-) il luogo di imposizione resterà quello dove il beneficiario è stabilito (nuovo articolo 17 paragrafo 1 punto c della legge IVA).
Deroghe ai principi di tassazione
In alcune casi, il principio generale di localizzazione delle prestazioni fornite sia ai soggetti sottoposti ad IVA che ai non sottoposti sarà sostituito da regole specifiche che saranno applicate in base al principio dell’imposizione del servizio sul luogo di consumazione. Le tabelle seguenti riassumono le prestazioni il cui regime d’imposizione sarà modificato a partire dal primo gennaio 2010:
| Tipo di prestazione | Nuovo regime |
|---|---|
| Prestazione di servizi intermediari | Paese del cliente |
| Trasporto non intracomunitario di beni | Paese del cliente |
| Trasporto intracomunitario di beni | Paese del cliente |
| Intermediario nell’ambito di trasporto intracomunitario di beni | Paese del cliente |
| Intermediario nell’ambito di una prestazione accessoria al trasporto intracomunitario di beni | Paese del cliente |
| Prestazioni di servizi accessori al trasporto (carico, scarico, movimentazione) | Paese del cliente |
| Prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, di divertimento e simili | A partire dal 01/01/2011 1.tasse d’accesso: paese dove la manifestazione si svolge 2.servizi di organizzazione: paese del cliente |
| Locazione di mezzi di trasporto a breve termine (90 giorni per il trasporto marittimo e 30 giorni per gli altri) | Paese dove il mezzo di trasporto é messo a disposizione del cliente |
| Locazione di mezzi di trasporto a lunga durata | Paese del cliente |
| Perizie e lavori su beni mobili corporali | Paese del cliente |
| Ristoranti e ristorazione a bordo di nave, treno o aereo in Europa | Paese del cliente |
| Tipo di prestazione | Nuovo regime | |
|---|---|---|
| Intermediario nell’ambito di trasporto intracomunitario di beni | Paese dove ha luogo l’operazione principale | |
| Intermediario nell’ambito di prestazione accessoria al trasporto intracomunitario di beni | Paese dove ha luogo l’operazione principale | |
| Ristorante e prestazioni di ristorazione oltre quelle effettuate in nave, aereo o treno nell’UE | Paese di partenza | |
| Prestazione di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, di divertimento e simili | A partire dal 01/01/2011: Paese dove si svolge la manifestazione | |
| Locazioni di mezzi de trasporto a lungo termine | A partire dal 01/01/2013: Paese del cliente | |
| Locazioni di mezzi di trasporto a breve termine (90 giorni per il trasporto marittimo e 30 giorni per gli altri) | Paese dove il mezzo di trasporto é messo a disposizione del cliente | |
| Prestazioni di servizi di telecomunicazione, radio, televisione fornite per via elettronica | A partire del 01/01/2015: Paese del cliente (ma istituzione di uno sportello unico per il pagamento dell’IVA ) |
Una nuova formalità amministrativa: la Dichiarazione Europea di Servizi
Al fine di contrastare la frode fiscale e assicurare una migliore comunicazione delle notizie riguardanti le prestazioni di servizi intracomunitari tra Stati membri, dei nuovi obblighi dichiarativi incomberanno a partire dal 1 gennaio 2010. La DES riguarderà unicamente i servizi alla vendita; in Francia le modalità dichiarative dovrebbero essere le seguenti :
formulario differente dell’attuale DEB per i beni
dichiarazione mensile senza possibile opzione per una dichiarazione trimestrale
dichiarazione in formato elettronico
dichiarazione gestita dal servizio delle Dogane.
Il teleservizio DES offrirà alle imprese la possibilità di effettuare on line le dichiarazioni europee di servizi. Il portale doganale sarà accessibile al seguente indirizzo internet :
https://pro.dogana.gouv.fr/
La modernizzazione della procedura di rimborso dell’ IVA straniera
Dal primo gennaio 2010, l’attuale procedura di rimborso dell’ IVA in favore di sottoposti residenti in uno Stato membro dell’Unione europea sarà sostituita da una nuova procedura interamente elettronica, facendo intervenire a monte lo stato membro di stabilimento del richiedente.
L’obiettivo delle istanze comunitarie è di assicurare un trattamento più veloce e più sicuro delle domande di rimborso di IVA. Queste nuove regole non modificheranno la procedura attuale di rimborso di IVA in favore di sottoposti stabiliti al di fuori dell’Unione Europea ma esclusivamente quella applicabile alle domande dei soggetti comunitari.
Prendiamo l’esempio di una società di locazione di veicoli stabilita in Italia che fornisce servizi di locazione di breve durata (locazione inferiore a trenta giorni) da un magazzino situato in Italia ad un soggetto stabilito in Lussemburgo. L’IVA italiana sarà applicabile secondo le nuove regole di localizzazione delle prestazioni di servizi ed il soggetto sottoposto del Lussemburgo, non avendo peraltro nessuna attività in Italia, potrà ottenere il rimborso presso le competenti autorità italiane attraverso la nuova procedura di rimborso dell’ IVA.
In base a questa nuova procedura (nuovo articolo 55bis della legge IVA) il soggetto sottoposto del Lussemburgo dovrà presentare, non oltre il 30 settembre (attualmente il 30 Giugno), dell’anno civile successivo al periodo di rimborso, una domanda all’amministrazione attraverso il suo portale Internet.
Le autorità competenti in ogni Stato membro disporranno di un termine di quattro mesi dalla data di ricevimento della domanda per comunicare la loro decisione di accettazione o di rigetto. Tale termine puó essere tuttavia prolungato fino a sei mesi nell’ipotesi di richieste di informazioni complementari da parte delle autorità che istruiscono il dossier. In caso di accettazione della domanda, è previsto un termine di dieci giorni, che decorre dalla scadenza del termine entro cui le autorità competenti devono prendere la loro decisione, per il pagamento dell’IVA rimborsata. Un’ulteriore novità consiste nel versamento degli interessi ai soggetti sottoposti in caso di rimborso tardivo da parte degli Stati membri.
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Bibliographie
- Le nouvelles règles TVA applicables aux achats et ventes de services, Ludovic Da Silva-Marc Rochedy, Cabinet Fidal
- Bulletin Allen & Overy LLP 2009
- Nouvelles dispositions TVA à compter du 1er Janvier 2010, Ernst & Young Société d’Avocats
- Le paquet TVA 2010 : ce qui va changer pour vous en janvier prochain, CCI de Clermont-Ferrand/ Issoire











