Chambre de Commerce Italienne

I CONTRATTI COMMERCIALI INTERNAZIONALI: LE NEGOZIAZIONI E LE DICHIARAZIONI DI INTENTI

Un buon contratto commerciale interviene per supportare l’impresa e i propri affari nonché per tutelarne gli investimenti, soprattutto nell’ambito di un processo di internazionalizzazione. In questo senso, è fondamentale non sottovalutare la fase delle negoziazioni, in cui, nei casi più complessi, le parti possono necessitare di maggior sicurezza sulla serietà, correttezza e buona fede dell’altro contraente.

Nell’era del mercato globale, sono intensificati gli scambi transfrontalieri e internazionali e prendono così piede numerosi rapporti commerciali tra aree più o meno staccate sotto il profilo geografico e, a volte, distanti dal punto di vista culturale.
Sotto il profilo giuridico, nell’ambito dell’Unione Europea, si riscontrano numerosi e decisivi interventi settoriali volti ad armonizzare le singole legislazioni nazionali in ambito commerciale. Ciò nonostante, le tutele ed i rimedi che siamo abituati ad impiegare nel nostro contesto giuridico potrebbero non essere applicabili in un altro ambiente. Spesso, quindi, la carenza di uniformità normativa deve essere colmata dall’iniziativa delle parti.
In questo senso, assume una particolare importanza lo strumento del contratto internazionale: un buon contratto, infatti, soprattutto in un contesto internazionale, non è solo la traduzione in linguaggio giuridico delle intese raggiunte. Perciò è fondamentale non sottovalutare l’importanza sia della fase delle negoziazioni sia quella della redazione degli accordi.

- Un buon contratto interviene per supportare l’impresa e i propri affari nell’ambito del processo di internazionalizzazione, nonché per tutelarne gli investimenti.

LA NEGOZIAZIONE

L’accordo stipulato dalle imprese può essere semplice, allorquando le trattative si protraggono per un breve periodo e, ad esse, segue immediatamente la sottoscrizione del documento contrattuale. Tuttavia, nelle trattative per i contratti più complessi, le parti coinvolte investono maggior tempo e risorse e, pertanto, assumono maggiori rischi.
In questi casi, è prassi diffusa sottoscrivere uno o più documenti per “fissare” le intese raggiunte nel corso della trattativa e regolamentarne l’andamento. Tali accordi possono essere denominati in vari modi: letter of intents, memorandum of understanding, statement of principles o ancora gentlemen agreements, più genericamente, si tratta di documenti precontrattuali.

- Queste dichiarazioni sono impegnative per i firmatari ?

Non trattandosi di contratti veri e propri, l’inosservanza degli obblighi previsti dalle dichiarazioni di intenti non può essere sanzionata chiedendo, ad esempio, la pronuncia di una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso (come, invece, avviene con il contratto preliminare, il contratto con il quale le parti assumono l’obbligo di stipulare il contratto definitivo). Tuttavia, muovendo dal principio di buona fede (principio fondamentale per numerosi ordinamenti giuridici), che deve sempre ispirare le parti alla negoziazione, risulta che i contraenti debbano comportarsi, l’uno nei confronti dell’altro, secondo correttezza e lealtà. Gli eventuali inadempimenti a tale obbligo sono sanzionati dal punto di vista giuridico. In caso di fallimento delle trattative da imputare ad una delle parti per inosservanza delle intese precontrattuali (come, ad esempio, in caso di mancata o falsa rappresentazione della realtà in fase pre-negoziale o ancora in caso di interruzione brusca ed ingiustificata delle trattative), l’altra parte potrebbe chiedere il risarcimento del danno subito che corrisponde (per l’ordinamento italiano) agli oneri direttamente connessi alla negoziazione (spese, mancato guadagno derivante dalla perdita di un possibile accordo commerciale con altra impresa…).

IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI PRECONTRATTUALI

Per avere maggior sicurezza sulla serietà, correttezza e buona fede dell’altro contraente – e quindi per tutelare maggiormente l’investimento dell’impresa – è preferibile non affidarsi alla sola applicazione del principio di buona fede ma di inserire nei documenti precontrattuali delle clausole mirate.
Con le clausole di lock-out, ad esempio, le parti firmatarie si impegnano a non intraprendere alcuna negoziazione con terzi che siano connesse all’oggetto delle trattative avviate, stabilendo anche le sanzioni conseguenti ad una eventuale violazione. Con la clausola di segretezza, invece, le parti si impegnano a non divulgare informazioni che riguardino le parti circa i brevetti, marchi o know-how, circa l’ambito finanziario o commerciale, ecc; spesso, tale obbligo continua ad applicarsi anche nel caso in cui gli effetti delle dichiarazioni vengono a cessare.

- E’ possibile limitare gli effetti vincolanti delle lettere di intenti ?

Secondo la corrente di pensiero che privilegia il principio di libertà delle trattative contrattuali, tali dichiarazioni non comporterebbero obblighi per le parti. Tuttavia, come nel caso in cui le parti desiderano formalizzare impegni maggiormente vincolanti, a maggior ragione quando le medesime desiderano preservare la loro libertà, è consigliabile introdurre delle apposite clausole al fine di chiarire che, nonostante delle negoziazioni siano avviate, nessun legame contrattuale è stato creato.
La clausola detta di break-up fee potrebbe, invece, rivelarsi utile per entrambe le parti alla negoziazione in quanto, con la stessa, si autorizza un contraente ad accettare un’offerta formulata da un terzo a patto che venga corrisposto all’altro il corrispettivo pattuito in caso di rottura della trattativa (il break-up fee). Tale clausola è, quindi, utilizzata per conferire, all’una o all’altra parte, la facoltà di recedere dalle trattative, versando, appunto, un break-up fee.

- Nonostante nella fase delle negoziazioni, e anche qualora siano sottoscritti dei documenti precontrattuali, non si possa parlare di vero e proprio obbligo tra un contraente e l’altro, è opportuno non sottovalutare tale fase: il “contatto negoziale” tra i contraenti è avvenuto e tale fatto potrebbe necessitare di particolare attenzione dal punto di vista giuridico.


Avv. Line GASTON
Studio Legale Rossi e Associati
studio@rossieassociati.net




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